31.03.2020
PANDEMIA COVID19: POSSO RISOLVERE IL CONTRATTO PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE?
In data 11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (“OMS”) ha definito l’attuale epidemia da Covid-19 come pandemia.
Con l’elevazione da parte dell’OMS della situazione sanitaria da epidemia a pandemia, sono in molti a chiedersi se i loro contratti possano essere risolti per causa di forza maggiore.
In Italia il concetto di forza maggiore è definito dall’ art. 1467 c.c. come quell’avvenimento straordinario ed imprevedibile al verificarsi del quale il debitore può richiedere la risoluzione del contratto ove la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa o impossibile.
Il codice definisce pertanto la forza maggiore quale causa di risoluzione del contratto come il verificarsi di avvenimenti del tutto estranei al controllo del debitore che gli rendano impossibile o estremamente difficile adempiere.
Rientra la pandemia Covid 19 tra questi avvenimenti?
Nulla questio se l’epidemia o la pandemia è prevista quale causa di forza maggiore nell’ambito del contratto: in tal caso ciascuna parte può agire senz’altro per la risoluzione.
Nel caso invece in cui l’evento epidemico non sia previsto nelle condizioni generali di contratto quale legittima causa per la risoluzione, la valutazione sulla sussistenza della causa di forza maggiore è in via di principio demandata all’autorità giudiziaria che sarà chiamata a decidere se l’attuale pandemia integri circostanza estranea alla sfera di controllo dell’obbligato che determini l’impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione.
Nel caso del Covid-19, con l’avvenuta dichiarazione da parte dell’OMS dello stato di pandemia, l’attuale stato di emergenza potrebbe senz’altro integrare una causa di forza maggiore invocabile per la risoluzione del contratto.
Tuttavia, la concreta operatività della causa di risoluzione del contratto per causa di forza maggiore va valutata alla luce delle prescrizioni di emergenza e restrizioni poste in essere nel luogo ove il contratto deve essere eseguito, nonché in base al tempo in cui è stato concluso il contratto, dal momento che l’evento non doveva essere prevedibile al tempo della conclusione del contratto (alla luce del giudizio prognostico che avrebbe potuto formulare un uomo di media diligenza).
Occorre inoltre considerare anche l’ultimo comma dell’art. 1467 c.c., in base al quale La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
Ne deriva che, allorché le parti riescano ad avviare un utile confronto che tenga conto della criticità del momento, il rapporto contrattuale potrà essere regolato anche opportunamente modificando le condizioni generali stabilite al momento della stipulazione del contratto.
Avv. Sarah Mosole